Art. 3.

      1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3 - (Obblighi dei datori di lavoro). - 1. I datori di lavoro pubblici e

 

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privati, anche in deroga a disposizioni che limitano le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale nelle seguenti misure e secondo uno dei seguenti criteri:

          a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che prevede l'impiego o è fornito di almeno un posto di operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti di operatore disponibili, valutato per eccesso;

          b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

          c) un minorato della vista per ogni sessanta derivati interni o venti intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro privato. In caso di datore di lavoro pubblico la quota calcolata in base a tale criterio è ridotta del 50 per cento valutato per eccesso;

          d) un numero di minorati della vista pari al 10 per cento degli operatori di call center o di strutture equivalenti che svolgono funzioni di ricerca e di informazione su banche dati e, comunque, almeno un minorato della vista per ciascuna delle predette strutture.

      2. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti, ovvero possono esserlo in misura inferiore a quelle indicate al comma 1».